DICHIARAZIONI D’INTENTO: LE VERIFICHE DA NON TRASCURARE

La regolarità formale della dichiarazione d’intento non basta se mancano i requisiti sostanziali. Le verifiche del fornitore devono essere ragionevoli, proporzionate e documentabili.  Con l’ordinanza n. 25915 del 29 settembre 2026, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha richiamato i...

La regolarità formale della dichiarazione d’intento non basta se mancano i requisiti sostanziali. Le verifiche del fornitore devono essere ragionevoli, proporzionate e documentabili. 

Con l’ordinanza n. 25915 del 29 settembre 2026, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha richiamato i presupposti delle cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la controversia al giudice di merito per un nuovo esame: non si tratta, quindi, di un accertamento definitivo della responsabilità del fornitore nel caso concreto. 

Il punto da tenere presente è questo: la dichiarazione d’intento, anche se regolarmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate e munita di protocollo, non rende legittima la cessione non imponibile se è ideologicamente falsa, perché il cliente non possiede i requisiti sostanziali di esportatore abituale. 

La non imponibilità presuppone l’effettiva qualifica di esportatore abituale e la disponibilità del plafond. Quest’ultimo è il limite monetario entro il quale possono essere effettuati acquisti senza pagamento dell’imposta, non un autonomo credito IVA. 

Va distinta la mera irregolarità formale dalla falsità ideologica della dichiarazione. Secondo la Corte, la prima non giustifica il recupero dell’imposta se sussistono i requisiti sostanziali e la capienza del plafond; la seconda riguarda invece la mancanza di tali presupposti ed è equiparabile, negli effetti, all’assenza della dichiarazione. 

QUALI VERIFICHE È OPPORTUNO EFFETTUARE? 

Sul piano operativo, consigliamo di organizzare le verifiche nei seguenti ambiti, graduandole in base alle circostanze e ai segnali di rischio. Si tratta di cautele operative, non di un elenco rigido di adempimenti imposto dall’ordinanza: 

  • Cliente e attività svolta: acquisire una visura camerale aggiornata e valutare la coerenza degli acquisti con l’attività, la struttura operativa e le dimensioni aziendali. 
  • Qualifica di esportatore abituale: richiedere, in misura proporzionata al rischio, documentazione a supporto dei requisiti. Se i riscontri richiesti non arrivano, non considerare il solo protocollo telematico sufficiente a superare i dubbi. 
  • Plafond: quando le circostanze lo richiedono, acquisire elementi sulla sua formazione e sulla disponibilità rispetto agli acquisti previsti. La dichiarazione d’intento non sostituisce i presupposti sostanziali della non imponibilità. 
  • Segnali di anomalia: approfondire carenze della struttura operativa o patrimoniale, incoerenze nei documenti di trasporto e mancata consegna dei documenti richiesti. Le anomalie vanno considerate anche nel loro insieme. 
  • Documentazione: conservare dichiarazioni d’intento, ricevute telematiche, elementi sul plafond, corrispondenza, fatture, pagamenti e documenti di trasporto, insieme alle richieste di chiarimento, alle risposte e alle verifiche svolte. 

COSA FARE IN PRESENZA DI ANOMALIE? 

Un singolo elemento anomalo non dimostra automaticamente una frode. La Corte richiede però di valutare gli indizi prima singolarmente e poi nel loro insieme, considerando come interagiscono. Non è corretto escluderne la rilevanza soltanto perché ciascuno, isolatamente, non dimostra la conoscenza effettiva della frode. 

Se la documentazione è incompleta o le richieste di chiarimento restano senza risposta, consigliamo di approfondire prima di procedere. In presenza di dubbi non risolti sui presupposti sostanziali, è prudente sospendere l’applicazione del regime di non imponibilità fino al loro chiarimento: è una cautela operativa dello Studio, non un automatismo per qualsiasi carenza documentale. 

IL PRINCIPIO DA NON DIMENTICARE 

La trasmissione telematica della dichiarazione d’intento rafforza i controlli dell’Amministrazione, ma non esonera il fornitore dalla diligenza quando emergono elementi sospetti. Non rileva soltanto ciò che il fornitore sapeva: rileva anche ciò che avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza professionale. 

L’onere della prova va tenuto distinto. Spetta anzitutto all’Amministrazione finanziaria provare, anche mediante presunzioni, gli elementi oggettivi da cui desumere sia l’assenza dei presupposti della non imponibilità sia la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del fornitore. 

Solo dopo che l’Amministrazione ha assolto questo onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità riferiti al caso concreto. Occorre quindi poter documentare le misure adottate per evitare il coinvolgimento nella frode, non limitarsi a richiamare la regolarità formale della dichiarazione. 

IL CONSIGLIO DELLO STUDIO 

Il nostro consiglio è di rivedere le procedure di gestione delle dichiarazioni d’intento: controlli formali preventivi, approfondimenti proporzionati alle circostanze e conservazione ordinata delle evidenze. L’obiettivo è poter ricostruire quali verifiche sono state svolte e perché si è ritenuto di applicare il regime di non imponibilità. 

Per valutare le procedure già in uso o chiarire situazioni dubbie, potete contattare lo Studio. Esamineremo insieme i controlli e la documentazione da predisporre. 

STBSISTEMI S.R.L. STP – Circolare informativa 

 

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